Coordinamento della vigilanza Art. 68. Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza delle autorita' sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica. I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti. L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorita' sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato. In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudichera' il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.