Art. 81.
               Requisiti costruttivi dei baraccamenti

  Le  baracche  destinate  ai  servizi  igienico-assistenziali  e  ai
servizi  sanitari  previsti nel presente capo e nel successivo devono
avere  il  pavimento sopraelevato di almeno 30 centimetri dal terreno
mediante  intercapedini,  vespai  ed  altri mezzi atti ad impedire la
trasmissione dell'umidita' dal suolo.
  I  pavimenti dei baraccamenti devono avere superficie unita, essere
fatti con materiale non friabile e di agevole pulizia.
  I  baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed a servizi igienici ed
assistenziali devono avere pareti perimetrali atte a difenderli dagli
agenti atmosferici.
  Nel  caso  in  cui  la  baracca sia costruita in legname, le pareti
devono  essere  doppie  con  intercapedine di almeno 5 centimetri; se
costruite in muratura o altre strutture, quali conglomerati, pannelli
e simili, devono essere atte a garantire l'isolamento termico.
  La copertura delle baracche deve essere fatta in modo da rispondere
alle  condizioni  climatiche della localita': essa deve essere munita
di  intercapedine  coibente e garantire dalla penetrazione dell'acqua
piovana.
  I  baraccamenti devono essere forniti di finestre, che, per numero,
ampiezza  e  disposizione,  assicurino  una  buona  aereazione ed una
illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli ambienti.
  Le  finestre devono essere munite di vetri ed avere buona chiusura;
quelle  dei  dormitori  devono essere fornite di imposte per oscurare
l'ambiente.
  Le  porte  di accesso devono essere in numero di almeno una ogni 25
lavoratori.
  Quando  le  condizioni  climatiche lo esigano, in corrispondenza di
ogni  accesso  dall'esterno  ai  dormitori,  deve  essere disposto un
vestibolo ricavato con opportune tramezzature.