Art. 81. Requisiti costruttivi dei baraccamenti Le baracche destinate ai servizi igienico-assistenziali e ai servizi sanitari previsti nel presente capo e nel successivo devono avere il pavimento sopraelevato di almeno 30 centimetri dal terreno mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione dell'umidita' dal suolo. I pavimenti dei baraccamenti devono avere superficie unita, essere fatti con materiale non friabile e di agevole pulizia. I baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed a servizi igienici ed assistenziali devono avere pareti perimetrali atte a difenderli dagli agenti atmosferici. Nel caso in cui la baracca sia costruita in legname, le pareti devono essere doppie con intercapedine di almeno 5 centimetri; se costruite in muratura o altre strutture, quali conglomerati, pannelli e simili, devono essere atte a garantire l'isolamento termico. La copertura delle baracche deve essere fatta in modo da rispondere alle condizioni climatiche della localita': essa deve essere munita di intercapedine coibente e garantire dalla penetrazione dell'acqua piovana. I baraccamenti devono essere forniti di finestre, che, per numero, ampiezza e disposizione, assicurino una buona aereazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli ambienti. Le finestre devono essere munite di vetri ed avere buona chiusura; quelle dei dormitori devono essere fornite di imposte per oscurare l'ambiente. Le porte di accesso devono essere in numero di almeno una ogni 25 lavoratori. Quando le condizioni climatiche lo esigano, in corrispondenza di ogni accesso dall'esterno ai dormitori, deve essere disposto un vestibolo ricavato con opportune tramezzature.