Art. 82. Riscaldamento I baraccamenti devono essere convenientemente riscaldati in rapporto alle condizioni climatiche della localita'. Nei dormitori e negli ambienti chiusi e' vietato il riscaldamento con apparecchi a fuoco libero. Si deve inoltre provvedere all'allontanamento dei prodotti della combustione, avendo cura che i camini siano sufficientemente alti, in modo da garantire il tiraggio dei prodotti della combustione e da impedirne la penetrazione negli ambienti vicini. Gli impianti di riscaldamento devono essere convenientemente isolati al fine di evitare il pericolo di incendio.