Art. 82.
                            Riscaldamento

  I   baraccamenti   devono  essere  convenientemente  riscaldati  in
rapporto alle condizioni climatiche della localita'.
  Nei  dormitori  e negli ambienti chiusi e' vietato il riscaldamento
con   apparecchi   a   fuoco   libero.  Si  deve  inoltre  provvedere
all'allontanamento  dei prodotti della combustione, avendo cura che i
camini  siano sufficientemente alti, in modo da garantire il tiraggio
dei  prodotti  della combustione e da impedirne la penetrazione negli
ambienti vicini.
  Gli   impianti  di  riscaldamento  devono  essere  convenientemente
isolati al fine di evitare il pericolo di incendio.