Art. 83. Illuminazione artificiale I baraccamenti, nonche' i passaggi, le strade interne, I piazzali ed, in genere, i luoghi destinati al movimento di persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione artificiale sufficiente per intensita' e distribuzione delle sorgenti luminose. Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con speciali lampade, i punti di transito che espongano a particolare pericolo. I baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere forniti anche di lampade notturne a luce ridotta. Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e di igiene.