Art. 83.
                      Illuminazione artificiale

  I  baraccamenti,  nonche' i passaggi, le strade interne, I piazzali
ed,  in  genere,  i  luoghi  destinati  al  movimento di persone o di
veicoli,   devono   essere   forniti   di  illuminazione  artificiale
sufficiente per intensita' e distribuzione delle sorgenti luminose.
  Devono  inoltre  essere  illuminati,  oppure  indicati con speciali
lampade, i punti di transito che espongano a particolare pericolo.
  I  baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere forniti anche di
lampade notturne a luce ridotta.
  Gli  impianti  di  illuminazione  dei  baraccamenti  devono offrire
sufficienti garanzie di sicurezza e di igiene.