Art. 84.
                            Alloggiamenti

  I   cantieri   devono  essere  provvisti  di  alloggiamenti  per  i
lavoratori.
  L'Ispettorato  del lavoro puo' esonerare le imprese dall'obbligo di
provvedere agli alloggiamenti, quando non ne riconosca la necessita',
tenuto  conto  della  vicinanza del cantiere ai centri abitati, della
ricettivita'  di  questi,  dello  scarso  numero  dei  lavoratori che
dovrebbero  usufruire  degli alloggiamenti stessi, della breve durata
dei lavori.