Art. 84. Alloggiamenti I cantieri devono essere provvisti di alloggiamenti per i lavoratori. L'Ispettorato del lavoro puo' esonerare le imprese dall'obbligo di provvedere agli alloggiamenti, quando non ne riconosca la necessita', tenuto conto della vicinanza del cantiere ai centri abitati, della ricettivita' di questi, dello scarso numero dei lavoratori che dovrebbero usufruire degli alloggiamenti stessi, della breve durata dei lavori.