Art. 85.
                     Arredi degli alloggiamenti

  Gli alloggiamenti devono:
    a)  essere  dotati,  per  ogni lavoratore, di un lettino e di una
branda  con  rete  metallica,  corredata di un materasso di lana o di
capok,  o  di  crine,  di  cuscino  e  di  coperte adeguatamente alle
condizioni  climatiche,  nonche'  di  lenzuola  e  di  federe  per il
cuscino;
    b) essere dotati di attaccapanni, sedile e mensolina individuali;
    c) avere, per ogni lavoratore, una cubatura di almeno 10 metri e
lo spazio libero fra un posto e l'altro di almeno 70 centimetri.
  E' vietato l'uso di lettini o brande sovrapposte.
  L'Ispettorato del lavoro puo' tuttavia consentire, quando ricorrano
particolari  difficolta'  ambientali, che le brande siano sovrapposte
in non piu' di due piani.
  In tal caso, lo spazio libero fra una branda e la, soprastante deve
essere  di almeno un metro e la branda superiore deve essere altresi'
distanziata dal soffitto di almeno m. 1,20.
  Qualora  i  letti siano sistemati in due file, il passaggio tra una
fila e l'altra deve avere larghezza non inferiore a m. 1,50.
  Gli  alloggiamenti  devono essere mantenuti, da apposito personale,
in  stato  di  scrupolosa  pulizia  e  devono  essere  disinfettati e
disinfettati  almeno  una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne
manifesti la necessita'.
  Le  lenzuola  e  le  federe  devono essere lavate almeno ogni dieci
giorni.