Art. 86.
                              Lavandini

  I cantieri devono essere forniti dei mezzi necessari per la pulizia
personale  dei  lavoratori; l'erogazione dell'acqua deve essere fatta
in modo da consentire ai lavoratori di lavarsi in acqua corrente.
  I lavandini devono essere installati in locali chiusi; essi possono
essere   installati   in  locali  semplicemente  coperti  qualora  le
condizioni climatiche lo consentano.
  I   getti   d'acqua  devono  distare  l'uno  dall'altro  almeno  50
centimetri  ed  essere in numero di almeno uno ogni cinque lavoratori
occupati in ciascun turno di lavoro.
  I  lavandini  devono essere ubicati nelle immediate adiacenze degli
alloggiamenti.