Art. 87.
                             Spogliatoi

  I  cantieri  che  occupano  piu'  di  venti  operai  devono  essere
provvisti,  in  prossimita'  dell'imbocco  del sotterraneo, di locale
chiuso e opportunamente riscaldato, adibito ad uso spogliatoio.
  Lo  spogliatoio deve avere i requisiti costruttivi e di arredamento
atti  a  garantire  la  custodia e, se del caso, l'asciugamento degli
indumenti;  esso deve inoltre essere mantenuto in buone condizioni di
igiene.
  L'Ispettorato del lavoro puo' estendere l'obbligo sancito dal primo
comma  alle  aziende  che  occupino  meno di venti lavoratori, tenuto
conto  della durata dei lavori e delle condizioni nelle quali essi si
svolgono.