Art. 88.
                                Docce

  Nei  cantieri  che  occupano  piu'  di 100 lavoratori devono essere
installate  docce, con acqua calda, nel numero di almeno una per ogni
25  lavoratori.  Ogni posto di doccia deve occupare una superficie di
almeno un metro quadrato.
  Le  docce  devono  essere  sistemate in locali chiusi, attigui agli
spogliatoi,   efficacemente  protetti  dagli  agenti  atmosferici  ed
opportunamente riscaldati.
  Nei  locali delle docce deve assegnarsi ad ogni posto di doccia uno
spazio   sufficiente  per  spogliarsi,  convenientemente  riparato  e
fornito di sgabello e attaccapanni.
  Il   pavimento   dei   locali  destinati  alle  docce  deve  essere
impermeabile, sistemato i modo da assicurare il deflusso dell'acqua e
deve essere munito di griglia in legno.
  A mezzo di regolamento interno devono essere stabilite la frequenza
ed  i  turni  per  l'uso  delle docce, tenendo conto delle condizioni
nelle quali si svolge il lavoro.
  L'Ispettorato  del lavoro, quando ricorrano particolari necessita',
puo'  variare  il  numero  di  docce  e  la  frequenza  stabilita dal
regolamento interno.
  Il lavoratore deve praticare il bagno secondo i turni stabiliti.
  I  cantieri  che  occupano  fino a 100 lavoratori devono ugualmente
essere  provvisti  di  docce con acqua calda, anche se realizzate con
sistemi di fortuna, purche' non in contrasto con le norme di igiene e
con la decenza.
  L'imprenditore  deve fornire al lavoratore adatti mezzi detersivi e
convenienti asciugatoi.
  L'imprenditore deve assicurarsi che l'acqua da usarsi nei lavandini
e  nelle  docce, abbia i requisiti igienici richiesti dal particolare
uso.