Art. 88. Docce Nei cantieri che occupano piu' di 100 lavoratori devono essere installate docce, con acqua calda, nel numero di almeno una per ogni 25 lavoratori. Ogni posto di doccia deve occupare una superficie di almeno un metro quadrato. Le docce devono essere sistemate in locali chiusi, attigui agli spogliatoi, efficacemente protetti dagli agenti atmosferici ed opportunamente riscaldati. Nei locali delle docce deve assegnarsi ad ogni posto di doccia uno spazio sufficiente per spogliarsi, convenientemente riparato e fornito di sgabello e attaccapanni. Il pavimento dei locali destinati alle docce deve essere impermeabile, sistemato i modo da assicurare il deflusso dell'acqua e deve essere munito di griglia in legno. A mezzo di regolamento interno devono essere stabilite la frequenza ed i turni per l'uso delle docce, tenendo conto delle condizioni nelle quali si svolge il lavoro. L'Ispettorato del lavoro, quando ricorrano particolari necessita', puo' variare il numero di docce e la frequenza stabilita dal regolamento interno. Il lavoratore deve praticare il bagno secondo i turni stabiliti. I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono ugualmente essere provvisti di docce con acqua calda, anche se realizzate con sistemi di fortuna, purche' non in contrasto con le norme di igiene e con la decenza. L'imprenditore deve fornire al lavoratore adatti mezzi detersivi e convenienti asciugatoi. L'imprenditore deve assicurarsi che l'acqua da usarsi nei lavandini e nelle docce, abbia i requisiti igienici richiesti dal particolare uso.