Art. 89. 
                           Acqua potabile 
 
  I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa
quella destinata ad usi di cucina, in quantita' non  inferiore  a  15
litri  per  lavoratore  occupato  e  per   giorno.   La   potabilita'
dell'acqua, quando  questa  non  derivi  da  una  fonte  pubblica  di
approvvigionamento,  deve  essere  fatta   accertare   dall'autorita'
sanitaria. 
  Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi, le  pompe  le  bocche  di
erogazione in genere, che erogano acqua non  rispondente  alle  norme
del precedente comma, deve essere posta la scritta "non potabile". 
  Ove l'importanza del cantiere e la durata dei lavori lo  richiedano
ed ove l'esistenza, sul  posto  di  fonti  di  approvvigionamento  lo
consenta, si deve provvedere alla distribuzione  ed  alla  erogazione
dell'acqua potabile nel cantiere a mezzo di un idoneo  impianto,  che
garantisca dall'inquinamento. 
  Qualora  non  sia   possibile   provvedere   al   detto   impianto,
l'approvvigionamento, la raccolta, la  distribuzione  e  l'erogazione
dell'acqua potabile, compresa quella destinata ad uso di cucina, deve
essere fatta in modo da assicurare i requisiti di potabilita'. 
  Nei cantieri, ove esista un  sistema  di  distribuzione  dell'acqua
potabile per condutture, si deve  provvedere  alla  installazione  di
rubinetti  almeno  nella  cucina,  nel   refettorio   ed   in   punti
convenientemente ubicati rispetto ai baraccamenti. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.