Art. 90.
          Distribuzione dell'acqua potabile in sotterraneo

  Ogni  lavoratore  deve  poter disporre in sotterraneo di almeno due
litri  di  acqua  potabile  per  ogni otto ore lavorative. Se l'acqua
potabile viene conservata entro recipienti individuali, questi devono
  essere   resistenti,  facilmente  punibili  e  provvisti  di  buona
  chiusura.
Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di acqua
potabile,  questi  devono  rispondere  a requisiti di idoneita' ed il
loro  contenuto deve essere, se del caso, rinnovato periodicamente in
modo da assicurare il costante carattere di potabilita' dell'acqua.