Art. 91. Mense Nei cantieri ove siano alloggiati piu' di 50 lavoratori, dei quali almeno dieci ne facciano richiesta, l'imprenditore deve istituire un servizio di mensa e deve fornire, a suo carico, il personale e l'attrezzatura necessari per la preparazione dei pasti caldi. Il funzionamento della mensa e la composizione delle tabelle alimentari devono essere regolati mediante accordi fra l'imprenditore ed i lavoratori. Per l'approvvigionamento e la conservazione dei viveri devono osservarsi le norme necessarie a garantire i requisiti igienici. La cucina deve essere installata entro ambienti chiusi e deve essere convenientemente arredata e mantenuta in condizioni di scrupolosa pulizia. Anche i lavoratori che non alloggino presso il cantiere hanno facolta' di fruire della mensa. Qualora essi rinuncino a tale facolta', l'imprenditore ha l'obbligo di fornire loro i mezzi necessari per riscaldare le vivande che i lavoratori stessi giornalmente portino con se'. Quando non ricorra, a norma del primo comma, l'obbligo della mensa e non vi sia possibilita' per i lavoratori, nel luogo ove sorge il cantiere, di provvedersi di viveri dai normali esercizi l'imprenditore deve assicurarne la disponibilita' sul posto e, se richiesto dai lavoratori, provvedere all'istituzione di una mensa.