Art. 91.
                                Mense

  Nei  cantieri ove siano alloggiati piu' di 50 lavoratori, dei quali
almeno  dieci ne facciano richiesta, l'imprenditore deve istituire un
servizio  di  mensa  e  deve  fornire,  a  suo carico, il personale e
l'attrezzatura necessari per la preparazione dei pasti caldi.
  Il  funzionamento  della  mensa  e  la  composizione  delle tabelle
alimentari devono essere regolati mediante accordi fra l'imprenditore
ed i lavoratori.
  Per  l'approvvigionamento  e  la  conservazione  dei  viveri devono
osservarsi le norme necessarie a garantire i requisiti igienici.
  La  cucina  deve  essere  installata  entro  ambienti chiusi e deve
essere   convenientemente  arredata  e  mantenuta  in  condizioni  di
scrupolosa pulizia.
  Anche  i  lavoratori  che  non  alloggino  presso il cantiere hanno
facolta'  di  fruire  della  mensa.  Qualora  essi  rinuncino  a tale
facolta',  l'imprenditore  ha  l'obbligo  di  fornire  loro  i  mezzi
necessari   per   riscaldare  le  vivande  che  i  lavoratori  stessi
giornalmente portino con se'.
  Quando  non ricorra, a norma del primo comma, l'obbligo della mensa
e  non  vi  sia possibilita' per i lavoratori, nel luogo ove sorge il
cantiere,   di   provvedersi   di   viveri   dai   normali   esercizi
l'imprenditore  deve  assicurarne  la  disponibilita' sul posto e, se
richiesto dai lavoratori, provvedere all'istituzione di una mensa.