Art. 94.
                               Latrine

  Nelle  Vicinanze  degli  alloggiamenti  devono  essere  predisposte
latrine in numero di almeno una ogni 20 lavoratori occupati.
  Le  latrine  devono  essere  protette  dagli  agenti atmosferici ed
inoltre costruite e mantenute in modo da salvaguardare la decenza, da
non  costituire causa di diffusione delle malattie trasmissibili e da
non  costituire  causa di inquinamento delle acque destinate agli usi
del cantiere e dell'abitato.
  L'Ispettorato  del  lavoro  puo'  prescrivere  la  installazione di
latrine   in  sotterraneo,  fissandone  le  caratteristiche,  ove  ne
riconosca  la  necessita' in relazione alla natura ed importanza, dei
lavori,   al   numero  dei  lavoratori  occupati  ed  al  rischio  di
trasmissione di malattie.
  Alla  pulizia  ed  alla  manutenzione  delle  latrine  deve  essere
destinato personale in numero sufficiente.