Art. 60. 
                     (Casi di incompatibilita') 
 
  L'impiegato non puo'  esercitare  il  commercio,  l'industria,  ne'
alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di  privati  o
accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne  che
si tratti di cariche in societa' o enti per le  quali  la  nomina  e'
riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione  del
ministro competente.