Art. 61. 
                   (Limiti dell'incompatibilita') 
 
  Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica  nei  casi
di societa' cooperative fra impiegati dello Stato. 
  L'impiegato puo' essere prescelto come perito  od  arbitro  previa'
autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.