Art. 62. (Partecipazione all'amministrazione di enti e societa') Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'impiegato puo' partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in societa' o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.