Art. 62. 
       (Partecipazione all'amministrazione di enti e societa') 
 
  Nei casi stabiliti dalla legge o  quando  ne  sia  autorizzato  con
deliberazione  del   Consiglio   dei   ministri,   l'impiegato   puo'
partecipare all'amministrazione o far parte di collegi  sindacali  in
societa' o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque  contribuisca,
in  quelli  che  siano  concessionari  dell'amministrazione  di   cui
l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.