Art. 63. 
             (Provvedimenti per casi d'incompatibilita') 
 
  L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli  60  e
62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale  competente,
a cessare dalla situazione di incompatibilita'. 
  La circostanza che l'impiegato  abbia  obbedito  alla  diffida  non
preclude l'eventuale azione disciplinare. 
  Decorsi   quindici   giorni   dalla   diffida,   senza    che    la
incompatibilita' sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego. 
  La decadenza e' dichiarata con  decreto  del  ministro  competente,
sentito il Consiglio di amministrazione.