Art. 49. In caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del ricevitore della gestione immediatamente precedente che non avesse versato in tutto o in parte i contributi dovuti con gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive e penalita', il nuoto esattore o ricevitore e' solidalmente responsabile con il predetto esattore o ricevitore inadempiente per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di servizio compiuti durante la gestione precedente per i dipendenti mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli contributi calcolati nella misura in vigore nei periodi cui si riferiscono ed in relazione alle retribuzioni percepite dai lavoratori nei periodi stessi. Il Fondo e' tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto un capitale comprensivo dell'intero importo della indennita' di anzianita' e delle integrazioni dovute ai sensi dell'art. 41, anche se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, ed ha azione di rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori inadempienti per i contributi, riferentisi ai periodi di servizio prestati presso ciascuno di essi, computati sulla ultima retribuzione percepita dagli iscritti all'atto della cessazione dal servizio, ferma restando la responsabilita' solidale di cui al primo comma del presente articolo e' fermo altresi' quanto disposto dall'art. 11. La garanzia sulla cauzione prestata dagli esattori o ricevitori delle imposte dirette e' estesa il credito del Fondo per i suddetti titoli. Non e' consentito lo svincolo della cauzione qualora l'esattore o ricevitore non esibisca una dichiarazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti che lo stesso e' in regola con il versamento dei contributi dovuti ai sensi della presente legge.