Art. 49.

  In  caso  di  trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle
imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei
confronti    dell'esattore    o   del   ricevitore   della   gestione
immediatamente  precedente che non avesse versato in tutto o in parte
i  contributi  dovuti  con gli interessi di mora e le eventuali somme
aggiuntive   e   penalita',   il   nuoto  esattore  o  ricevitore  e'
solidalmente  responsabile  con  il  predetto  esattore  o ricevitore
inadempiente  per  il  mancato  versamento dei contributi relativi ai
periodi  di  servizio  compiuti  durante la gestione precedente per i
dipendenti  mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli
contributi  calcolati  nella  misura  in  vigore  nei  periodi cui si
riferiscono   ed   in   relazione  alle  retribuzioni  percepite  dai
lavoratori nei periodi stessi.
  Il  Fondo e' tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto
un  capitale  comprensivo  dell'intero  importo  della  indennita' di
anzianita'  e  delle integrazioni dovute ai sensi dell'art. 41, anche
se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi,
ed  ha  azione  di  rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori
inadempienti  per  i  contributi,  riferentisi ai periodi di servizio
prestati presso ciascuno di essi, computati sulla ultima retribuzione
percepita  dagli  iscritti  all'atto  della  cessazione dal servizio,
ferma  restando la responsabilita' solidale di cui al primo comma del
presente articolo e' fermo altresi' quanto disposto dall'art. 11.
  La  garanzia  sulla  cauzione  prestata dagli esattori o ricevitori
delle  imposte  dirette e' estesa il credito del Fondo per i suddetti
titoli.   Non  e'  consentito  lo  svincolo  della  cauzione  qualora
l'esattore  o  ricevitore  non  esibisca una dichiarazione rilasciata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti
che lo stesso e' in regola con il versamento dei contributi dovuti ai
sensi della presente legge.