Art. 28. 
 
  Almeno  otto  giorni  prima  dell'inizio  o  ripresa  dei   lavori,
l'imprenditore di cava  o  un  suo  procuratore  e'  tenuto  a  farne
denuncia al  Comune  ove  i  lavori  si  svolgono,  mediante  lettera
raccomandata con  avviso  di  ricevimento  oppure  mediante  processo
verbale. 
  Altro esemplare della denuncia di esercizio e successive variazioni
deve  essere  trasmesso   contemporaneamente   dall'imprenditore   al
Distretto minerario. 
  La denuncia deve indicare: 
    a) il titolo su cui si basa l'esercizio della cava; 
    b) l'ubicazione dei lavori; 
    c) il nome, cognome e domicilio dell'imprenditore e del direttore
responsabile e, nel caso di societa', la ragione sociale, la sede  ed
il rappresentante legale; 
    d) il nome, cognome e  domicilio  delle  persone  alle  quali  e'
affidata la sorveglianza dei lavori, precisandosi in quale settore di
lavoro ciascuna delle persone esercita il suo mandato; 
    e) le sostanze minerali oggetto della lavorazione; 
    f) se i lavori sono a cielo aperto o in sotterraneo. 
  L'imprenditore deve  stabilire  il  proprio  domicilio  o  eleggere
domicilio speciale nella provincia ove e' situata la cava. 
  Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non  regolarmente
costituite in societa', deve essere  nominato  un  rappresentante  ai
fini del presente decreto  e  di  tutti  i  rapporti  in  genere  con
l'autorita'  mineraria.  Qualora  gli  interessati  non  vi   abbiano
provveduto l'ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. 
  In caso di mancato adempimento si  applica  la  procedura  prevista
all'art. 28, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.