Art. 28. Almeno otto giorni prima dell'inizio o ripresa dei lavori, l'imprenditore di cava o un suo procuratore e' tenuto a farne denuncia al Comune ove i lavori si svolgono, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante processo verbale. Altro esemplare della denuncia di esercizio e successive variazioni deve essere trasmesso contemporaneamente dall'imprenditore al Distretto minerario. La denuncia deve indicare: a) il titolo su cui si basa l'esercizio della cava; b) l'ubicazione dei lavori; c) il nome, cognome e domicilio dell'imprenditore e del direttore responsabile e, nel caso di societa', la ragione sociale, la sede ed il rappresentante legale; d) il nome, cognome e domicilio delle persone alle quali e' affidata la sorveglianza dei lavori, precisandosi in quale settore di lavoro ciascuna delle persone esercita il suo mandato; e) le sostanze minerali oggetto della lavorazione; f) se i lavori sono a cielo aperto o in sotterraneo. L'imprenditore deve stabilire il proprio domicilio o eleggere domicilio speciale nella provincia ove e' situata la cava. Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in societa', deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorita' mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista all'art. 28, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.