Art. 47. Il cappellano militare, che abbia compiuto il 62° anno di eta', cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Il cappellano militare, se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma 15 o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegne la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo. Al cappellano militare che cessa dal servizio per eta' con meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero con quindici o piu' anni di detto servizio, ma con meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.