Art. 47.

  Il  cappellano  militare,  che  abbia compiuto il 62° anno di eta',
cessa  dal  servizio  permanente  ed  e' collocato nella riserva o in
congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
  Il  cappellano  militare,  se  ha  venti  o  piu'  anni di servizio
effettivo,  consegue  la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
se  ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma 15 o piu' anni di
servizio  utile  per  la  pensione,  dei  quali  dodici  di  servizio
effettivo,  consegne la pensione considerando come se avesse compiuto
venti anni di servizio effettivo.
  Al  cappellano militare che cessa dal servizio per eta' con meno di
quindici  anni di servizio utile per la pensione, ovvero con quindici
o piu' anni di detto servizio, ma con meno di dodici anni di servizio
effettivo,  si  applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo
comma,  del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari,
approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.