Art. 45. Espropriazione degli archivi e dei documenti Con decreto del Ministro per l'interno gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico possono o essere espropriati per ragioni di pubblica utilita' e salvo indennizzo a sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta dal Ministro per l'interno, sia conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.