Art. 45.
            Espropriazione degli archivi e dei documenti

  Con  decreto  del  Ministro  per  l'interno gli archivi e i singoli
documenti  dichiarati  di notevole interesse storico possono o essere
espropriati  per  ragioni  di  pubblica utilita' e salvo indennizzo a
sensi   della   legge   25   giugno   1865,  n.  2359,  e  successive
modificazioni.
  La  dichiarazione  di  pubblica  utilita' e' fatta dal Ministro per
l'interno, sia conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.