Art. 63.
Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva di mare
Gli iscritti che si trovano nel proprio Compartimento marittimo
hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva di mare nei
giorni indicati nel manifesto di cui all'art. 17.
Gli iscritti che si trovano nella Repubblica, ma fuori del
proprio Compartimento marittimo, possono presentarsi al Consiglio
di leva di mare del Compartimento piu' vicino alla loro residenza
nel termine di venti giorni dalla data della prima seduta del
Consiglio di leva.
Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno
periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare
al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva
di mare del Compartimento dove la nave approda, o del proprio
Compartimento, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo
della nave.
Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire
il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
I pescatori imbarcati su navi spedito e partite per campagne di
pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al
termine della campagna stessa.
Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel
termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia
all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente e
di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della
sessione di leva.
Sono dispensati dal presentarsi al Consiglio di leva di mare gli
iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente
art. 57.