Art. 63.
       Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva di mare

    Gli  iscritti  che si trovano nel proprio Compartimento marittimo
  hanno  l'obbligo  di  presentarsi  al Consiglio di leva di mare nei
  giorni indicati nel manifesto di cui all'art. 17.
    Gli  iscritti  che  si  trovano  nella  Repubblica,  ma fuori del
  proprio  Compartimento  marittimo, possono presentarsi al Consiglio
  di  leva  di mare del Compartimento piu' vicino alla loro residenza
  nel  termine  di  venti  giorni  dalla  data della prima seduta del
  Consiglio di leva.
    Gli  iscritti  che  sono  imbarcati  su navi all'estero che fanno
  periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare
  al  primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva
  di  mare  del  Compartimento  dove  la  nave approda, o del proprio
  Compartimento,  nel  termine  di  venti giorni dalla data di arrivo
  della nave.
    Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire
  il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
    I  pescatori  imbarcati su navi spedito e partite per campagne di
  pesca  periodica  possono  ritardare  la loro presentazione fino al
  termine della campagna stessa.
    Gli  iscritti  che  non si presentano per giustificati motivi nel
  termine   stabilito   hanno   l'obbligo  di  darne  subito  notizia
  all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente e
  di  regolare  la  propria posizione entro la data di chiusura della
  sessione di leva.
    Sono  dispensati dal presentarsi al Consiglio di leva di mare gli
  iscritti  che  si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente
  art. 57.