Art. 64.
  Esame  personale  degli  iscritti  - Deliberazioni del Consiglio di
                             leva di mare

    Il Consiglio di leva di mare, dopo aver verificato e chiuso la
    lista  di  leva,  prende in esame la posizione di ogni iscritto e
  delibera relativamente agli argomenti indicati nei precedenti artt.
  61,  escluse le lettere h) ed i), e 62, analogamente a quanto viene
  determinato dal Consiglio di leva di terra.
    Inoltre delibera:
      a) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;
      b)  la  restituzione  alla  leva di terra, previa cancellazione
  dalle  liste  di  leva di mare, degli iscritti di cui ai numeri 1),
  3), 4) e 5) del primo comma del precedente art. 13;
      c)  la cancellazione su domanda documentata dalle liste di leva
  di mare ed il conseguente passaggio alla leva di terra:
        1) degli iscritti di cui al primo comma, n. 2, del precedente
  art. 13;
        2) degli iscritti di cui al secondo comma del precedente art.
  13, previa disposizione dell'Autorita' centrale.
      d) il computo nella leva dei gia' arruolati volontariamente nel
  C.E.M.M. e nella Guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi
  del successivo articolo 65.
    Il  presidente  del  Consiglio  di  leva  di mare, sulla base dei
  documenti  in  suo  possesso, dispone la compilazione del documento
  matricolare  dell'arruolato  da  parte dell'Ufficio di leva di mare
  della Capitaneria di porto competente.