Art. 64.
Esame personale degli iscritti - Deliberazioni del Consiglio di
leva di mare
Il Consiglio di leva di mare, dopo aver verificato e chiuso la
lista di leva, prende in esame la posizione di ogni iscritto e
delibera relativamente agli argomenti indicati nei precedenti artt.
61, escluse le lettere h) ed i), e 62, analogamente a quanto viene
determinato dal Consiglio di leva di terra.
Inoltre delibera:
a) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;
b) la restituzione alla leva di terra, previa cancellazione
dalle liste di leva di mare, degli iscritti di cui ai numeri 1),
3), 4) e 5) del primo comma del precedente art. 13;
c) la cancellazione su domanda documentata dalle liste di leva
di mare ed il conseguente passaggio alla leva di terra:
1) degli iscritti di cui al primo comma, n. 2, del precedente
art. 13;
2) degli iscritti di cui al secondo comma del precedente art.
13, previa disposizione dell'Autorita' centrale.
d) il computo nella leva dei gia' arruolati volontariamente nel
C.E.M.M. e nella Guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi
del successivo articolo 65.
Il presidente del Consiglio di leva di mare, sulla base dei
documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento
matricolare dell'arruolato da parte dell'Ufficio di leva di mare
della Capitaneria di porto competente.