Art. 66.
                 Avviamento alle armi degli arruolati

    Il  numero  degli  arruolati  di  leva di mare e la data del loro
  avviamento  alle  armi  vengono  determinati,  di volta in volta in
  relazione alle esigenze della Marina militare.
    I  predetti  arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza
  dai  Centri addestramento reclute della Marina militare, presso cui
  un  gruppo  di  periti  ufficiali selettori, sulla base di apposite
  prove  ed  esami  preventivamente  stabiliti,  accerta  il grado di
  idoneita'   somatico-funzionale  e  psico-attitudinale  all'impiego
  degli  arruolati  stessi  nelle  varie  categorie,  specialita'  ed
  abilitazioni della Marina militare.
    La  qualifica  di  perito in materia di selezione attitudinale e'
  conferita  dal  Ministro  per  la  difesa ad ufficiali della Marina
  militare che abbiano superato apposito corso.