Art. 66.
Avviamento alle armi degli arruolati
Il numero degli arruolati di leva di mare e la data del loro
avviamento alle armi vengono determinati, di volta in volta in
relazione alle esigenze della Marina militare.
I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza
dai Centri addestramento reclute della Marina militare, presso cui
un gruppo di periti ufficiali selettori, sulla base di apposite
prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di
idoneita' somatico-funzionale e psico-attitudinale all'impiego
degli arruolati stessi nelle varie categorie, specialita' ed
abilitazioni della Marina militare.
La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e'
conferita dal Ministro per la difesa ad ufficiali della Marina
militare che abbiano superato apposito corso.