Art. 92. Concorso per il personale sanitario di farmacia: direttori di farmacia e farmacisti Il personale sanitario di farmacia, che comprende i direttori di farmacia e i farmacisti, e' assunto in ogni singolo ente ospedaliero, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammessi i sanitari che abbiano superato un esame di idoneita' nazionale per i direttori di farmacia e regionale per i farmacisti. Gli esami di idoneita' hanno luogo ogni anno e si svolgono in base alle disposizioni e secondo le modalita' previste per gli esami di idoneita' nazionale e regionale del personale sanitario medico, di cui al presente decreto. Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono formulati gli elenchi nazionali aggiornati dei direttori di farmacia e farmacisti; e, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica e di tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionale e regionale per i direttori di farmacia e farmacisti, con le stesse modalita' e secondo le disposizioni prescritte per i sanitari medici contenute nel presente decreto. Il sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionali e regionali per direttori di farmacia e farmacisti, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 68 a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanita' e composta dal presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o da un farmacista da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del Ministero della sanita' con funzioni di segretario.