Art. 76. (Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichita' e delle arti) In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne. La dotazione complessiva dei singoli ruoli e' pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne. La dotazione organica delle singole qualifiche e' determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 29. L'inquadramento nei ruoli e' effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.