Art. 76.
(Carriere ausiliarie delle    soprintendenze    ed   istituti   delle
                      antichita' e delle arti)

  In  sostituzione  della  carriera  ausiliaria dei custodi e guardie
notturne  sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto
agli  uffici  e  la  carriera  ausiliaria dei custodi e delle guardie
notturne.
  La    dotazione    complessiva   dei   singoli   ruoli   e'   pari,
rispettivamente,  al  quindici  e  all'ottantacinque  per  cento  del
soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne.
  La  dotazione  organica  delle singole qualifiche e' determinata ai
sensi del secondo comma dell'art. 29.
  L'inquadramento  nei  ruoli  e'  effettuato,  con  l'osservanza del
disposto  di  cui  al  secondo  comma dell'articolo 133, a scelta del
consiglio    di   amministrazione   tenuto   conto   delle   mansioni
prevalentemente svolte.