Art. 102.
                     (Assegno di incollocamento)

  I  titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla
seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto
ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.
  L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le
norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.