Art. 102. (Assegno di incollocamento) I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue. L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.