Art. 104. 
                    (Assegno di incollocabilita') 
 
  Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione  o
ad assegno privilegiati  per  minorazioni  dalla  seconda  all'ottava
categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e
che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1  della
legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la  natura  ed  il  grado
della loro invalidita' di servizio, possano riuscire  di  pregiudizio
alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od  alla  sicurezza
degli impianti  e  che  risultino  effettivamente  incollocabili,  e'
attribuito, in  aggiunta  alla  pensione  o  all'assegno  e  fino  al
compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  un  assegno  di
incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento
complessivo    corrispondente    alla    prima    categoria     senza
superinvalidita' e quello complessivo di cui sono  titolari,  escluso
l'eventuale  assegno  di  cura.  Ove  il   diritto   all'assegno   di
incollocabilita' derivi da  infermita'  neuropsichica  o  epilettica,
ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno  stesso
viene liquidato, fino al compimento del  sessantacinquesimo  anno  di
eta', in misura pari alla differenza fra il  trattamento  complessivo
corrispondente alla prima categoria con assegno  di  superinvalidita'
di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n.  313,
esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui
gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura. 
  Gli invalidi  provvisti  di  assegno  di  incollocabilita'  vengono
assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno,  agli
invalidi ascritti alla prima categoria. 
  Ai mutilati ed invalidi  per  servizio  che,  fino  alla  data  del
compimento del sessantacinquesimo anno di eta',  abbiano  beneficiato
dell'assegno  di  incollocabilita'  viene  corrisposto,  dal   giorno
successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito
per la categoria alla quale  sono  ascritti,  un  assegno  pari  alla
pensione minima prevista per gli assicurati  dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo  comma,  lettera
a), della legge 4 aprile 1952, n. 218,  e  successive  modificazioni.
L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza. 
  Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e'
attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite  dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.