Art. 105. 
                         (Non cumulabilita') 
 
  L'assegno di incollocamento e  l'assegno  di  previdenza  non  sono
cumulabili tra loro ne' con l'assegno  di  incollocabilita'  ne'  con
l'indennita' integrativa speciale e  con  le  quote  di  aggiunta  di
famiglia.