Art. 106. (Aumento di integrazione) Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo: a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue; b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro. In caso di inabilita' temporanea l'aumento e' attribuito nei termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di eta' da parte dell'invalido. Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria. I titolari di piu' pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' attribuito ad uno solo di essi. L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.