Art. 106.
                      (Aumento di integrazione)

  Il  titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria
ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:
    a)  di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio
superiore alle lire 360.000 annue;
    b)  di  lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed
inoltre nubili, se femmine.
  Sono  equiparati  ai  minorenni  i  figli celibi e le figlie nubili
maggiorenni  purche'  siano  riconosciuti,  in  sede  di accertamenti
sanitari, inabili a proficuo lavoro.
  In  caso  di  inabilita'  temporanea  l'aumento  e'  attribuito nei
termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili.
  L'aumento  di  integrazione  di cui alla lettera b) del primo comma
compete  anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile,
qualora  siano  iscritti  ad  universita'  o  ad  istituti  superiori
equiparati,  per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non
oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
  Agli  effetti  del  presente  articolo  sono  parificati  ai  figli
legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
  L'aumento  di integrazione spetta anche per i figli legittimati per
decreto,  per  i  figli  naturali  riconosciuti  nonche'  per i figli
adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione
o  l'affiliazione  sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo
anno di eta' da parte dell'invalido.
  Se  la  domanda  intesa  ad  ottenere l'aumento di integrazione sia
presentata  oltre  un  anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, il
pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di
pensione  in  corso  di  maturazione alla data di presentazione della
domanda stessa.
  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna
provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
  I   titolari  di  piu'  pensioni  o  assegni  privilegiati  possono
conseguire,  per  ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se
entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati
di  prima  categoria,  con  o  senza  superinvalidita',  l'aumento di
integrazione,  di  cui alla lettera b) del primo comma, e' attribuito
ad uno solo di essi.
  L'aumento  di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di
cui  ai  precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta
di famiglia.