Art. 108.
                          (Assegno di cura)

  A  favore  dei  titolari  di  pensione  od assegno privilegiato per
infermita'  tubercolare  o  di  sospetta  natura tubercolare, che non
abbiano assegno di superinvalidita', e' attribuito un assegno di cura
non  riversibile  nella  misura  di  annue L. 96.000, se si tratti di
infermita'  ascrivibile  ad  una  delle  categorie dalla seconda alla
quinta,  e  di annue L. 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile
alle  categorie  dalla  sesta all'ottava della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313.