Art. 108. (Assegno di cura) A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.