Art. 110. (Assegno speciale annuo) Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.