Art. 110.
                      (Assegno speciale annuo)
  Ai  grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidita' di cui
alla  lettera  A  e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E
annessa  alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale
annuo,  non  riversibile,  rispettivamente  di  L.  1.500.000 e di L.
1.200.000.