Art. 94. (Tredicesima mensilita') Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilita' da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilita' e' commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081. Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilita' si riferisce, questa e' dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno. La tredicesima mensilita' non e' dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilita' superiore a dodici. Per il personale militare al quale e' applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilita' e' calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso e' sospeso.