Art. 95.
        (Tredicesima mensilita': personale militare sfollato)

  All'ufficiale  e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o
continuativo   in  applicazione  delle  disposizioni  concernenti  la
riduzione  dei  quadri  delle  Forze  armate,  emanate dopo la guerra
1940-45,  e  che  siano  in  godimento  del  particolare  trattamento
economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscano del
medesimo  trattamento  in  base ad altre disposizioni, la tredicesima
mensilita'  e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e
nella  misura  di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore
fruito in base alle disposizioni sopra menzionate.
  La   mensilita'  suddetta  non  va  considerata  nel  raffronto  da
istituire  per  il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti
pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.