Art. 95. (Tredicesima mensilita': personale militare sfollato) All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilita' e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. La mensilita' suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.