Art. 96. (Assegno di caroviveri) Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di riversibilita' d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella misura di L. 24.000 annue. Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava, al quale l'assegno e' dovuto nella misura di L. 11.040 annue. Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile di importo compreso tra L. 400.000 a L. 424.000 e al titolare di pensione di riversibilita' d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.