Art. 96.
                       (Assegno di caroviveri)

  Al  titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo
non  superiore  a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di
riversibilita'  d'importo  non  superiore  a  L.  300.000 annue lorde
compete un assegno di caroviveri nella misura di L. 24.000 annue.
  Nella  misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al
titolare  di  pensione  tabellare, fatta eccezione per il titolare di
pensione  tabellare  privilegiata  diretta  di  categoria dalla terza
all'ottava,  al  quale  l'assegno e' dovuto nella misura di L. 11.040
annue.
  Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile di importo
compreso  tra  L.  400.000  a L. 424.000 e al titolare di pensione di
riversibilita'  d'importo  compreso  tra  L.  300.000  e  L.  324.000
l'assegno  di  caroviveri  spetta  in  misura  pari  alla differenza,
rispettivamente,  tra  L.  424.000  o  L.  324.000  e  la  pensione o
l'assegno rinnovabile.
  Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi,
spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente
alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.