Art. 97.
(Sospensione della tredicesima    mensilita'    e   dell'assegno   di
                             caroviveri)

  Al  titolare  di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera
retribuita  alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche
o  di  enti  pubblici,  anche  se  svolgano  attivita' lucrativa, non
competono  la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il
periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.
  Qualora,  pero',  l'importo  della  tredicesima mensilita' relativa
alla  pensione,  compreso  l'assegno  di  caroviveri, sia superiore a
quello  della  tredicesima  mensilita' dovuta in relazione alla nuova
prestazione  di  opera  retribuita,  spetta la tredicesima mensilita'
della  pensione  in  misura  pari  alla  differenza tra i due importi
predetti.