Art. 97. (Sospensione della tredicesima mensilita' e dell'assegno di caroviveri) Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita' della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.