Art. 99. (Indennita' integrativa speciale) Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una indennita' integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennita' stessa non raggiunga l'unita'. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta una sola indennita' integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. L'indennita' integrativa speciale non e' cedibile ne pignorabile ne' sequestrabile. La corresponsione della suddetta indennita' e' sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa. L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88. L'indennita' di cui al presente articolo non compete nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero.