Art. 80.
Personale dell'amministrazione degli  istituti  di  prevenzione  e di
                                pena

  Presso  gli  istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al
personale  previsto  dalle  leggi  vigenti, operano gli educatori per
adulti  e  gli  assistenti  sociali dipendenti dai centri di servizio
sociale previsti dall'articolo 72.
  L'amministrazione  penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento
delle  attivita'  di  osservazione  e  di  trattamento,  di personale
incaricato   giornaliero,   entro   limiti   numerici  da  concordare
annualmente, con il Ministero del tesoro.
  Al   personale  incaricato  giornaliero  e'  attribuito  lo  stesso
trattamento  ragguagliato  a  giornata previsto per il corrispondente
personale incaricato.
  Per   lo   svolgimento   delle   attivita'  di  osservazione  e  di
trattamento,   l'amministrazione   penitenziaria  puo'  avvalersi  di
professionisti  esperti  in  psicologia, servizio sociale, pedagogia,
psichiatria  e  criminologia  clinica, corrispondendo ad essi onorari
proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
  Il  servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari
e  delle  case  di  cura  e  custodia  e'  assicurato mediante operai
specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla
custodia  dei  detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici
giudiziari e nelle case di cura e di custodia.
  A  tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione
degli  istituti  di  prevenzione  e  di  pena,  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma
dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata
di  800  unita'  riservate  alla suddetta categoria. Tali unita' sono
attribuite  nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai
capi operai.
  Le  modalita'  relative  all'assunzione  di detto personale saranno
stabilite dal regolamento di esecuzione.