Art. 81.
                Attribuzioni degli assistenti sociali

  Gli  assistenti  sociali  della  carriera  direttiva  esercitano le
attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio
1962,  n.  1085,  anche  nell'ambito  dei  centri di servizio sociale
previsti dall'articolo 72 della presente legge.
  Gli  assistenti  sociali  della  carriera di concetto esercitano le
attivita'  indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito
dei centri di servizio sociale.
  Esercitano  opera  di  vigilanza  e  assistenza  nei  confronti dei
sottoposti  a  misure di sicurezza personali non detentive e a misure
alternative  alla  detenzione; partecipano, inoltre, all'attivita' di
assistenza dei dimessi.