Art. 81. Attribuzioni degli assistenti sociali Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge. Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attivita' indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; partecipano, inoltre, all'attivita' di assistenza dei dimessi.