Art. 82.
                    Attribuzioni degli educatori

  Gli    educatori    partecipano   all'attivita'   di   gruppo   per
l'osservazione  scientifica  della  personalita' dei detenuti e degli
internati  e  attendono  al  trattamento rieducativo individuale o di
gruppo,  coordinando  la loro azione con quella di tutto il personale
addetto alle attivita' concernenti la rieducazione.
  Essi svolgono, quando sia consentito, attivita' educative anche nei
confronti degli imputati.
  Collaborano,   inoltre,  nella  tenuta  della  biblioteca  e  nella
distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.