Art. 84.
Concorso per esame  speciale per l'accesso al ruolo della carriera di
            concetto degli assistenti sociali per adulti

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  Ministro per la grazia e giustizia indira' un concorso, per esame
speciale,  di  accesso  al  ruolo  della  carriera  di concetto degli
assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel
limite  del  cinquanta per cento della complessiva dotazione organica
del ruolo stesso.
  Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara'
indetto  un  concorso  pubblico di accesso al ruolo della carriera di
concetto  degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo
cinquanta  per  cento  della complessiva dotazione organica del ruolo
stesso.  A  tale  concorso  sono ammessi anche gli assistenti sociali
immessi  nel  ruolo  del servizio sociale per i minorenni per effetto
del  concorso  a  160  posti di assistente sociale, di cui al decreto
ministeriale 21 giugno 1971.
  Il concorso previsto al primo comma e' riservato, indipendentemente
dai  limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso
agli  impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in
vigore   della  presente  legge,  svolgano  attivita'  retribuita  di
assistente  sociale  presso gli istituti di prevenzione e di pena per
adulti  e  siano  forniti  di  diploma  di  istituto di istruzione di
secondo  grado nonche' di certificato di qualificazione professionale
rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.
  Il  concorso  consiste  in  una  prova  orale avente per oggetto le
seguenti materie:
    1) teoria e pratica del servizio sociale;
    2) psicologia;
    3) nozioni di diritto e procedura penale;
    4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
  La  commissione  esaminatrice  e' presieduta dal direttore generale
per  gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa
le veci ed e' composta dai seguenti membri:
    un  magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale
per gli istituti di prevenzione e di pena;
    un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in
criminologia o in antropologia criminale;
    un  ispettore  generale  dell'amministrazione  degli  istituti di
prevenzione e di pena;
    un docente di materie di servizio sociale.
  Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo
amministrativo  della  carriera direttiva della detta amministrazione
con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  alla  seconda classe di
stipendio (ex coefficiente 257).
  La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un
punteggio non inferiore a sei decimi.
  I vincitori del concorso sono nominati:
    a)  alla  prima classe di stipendio della qualifica di assistente
sociale  se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo
comma del presente articolo per almeno due anni;
    b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente
sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
    c)  alla  terza classe di stipendio della qualifica di assistente
sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.
  Nei  confronti  di  coloro  che sono inquadrati nella prima o nella
seconda  classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni
di  servizio  di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai
sensi   del  terzo  comma  del  presente  articolo,  oltre  i  limiti
rispettivi   di   due   e   quattro   anni  sono  computati  ai  fini
dell'inquadramento   nella   classe   di  stipendio  immediata  mente
superiore.
  Entro  tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i
vincitori  del  concorso hanno facolta' di chiedere il riscatto degli
anni  di  servizio  prestato  ai  sensi  del terzo comma del presente
articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennita' di
buonuscita.