Art. 87.
                         Norme di esecuzione

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per
il  tesoro,  entro  sei  mesi  dalla entrata in vigore della presente
legge,  sara'  emanato  il  regolamento  di  esecuzione.  Per  quanto
concerne  la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e
di  pena il regolamento di esecuzione sara' emanato di concerto anche
con il Ministro per la pubblica istruzione.
  Fino  all'emanazione  del suddetto regolamento restano applicabili,
in  quanto  non  incompatibili  con le norme della presente legge, le
disposizioni del regolamento vigente.
  Entro  il  termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate
le  norme  che  disciplinano lo ingresso in carriera del personale di
concetto  dei  ruoli  degli  educatori  per adulti e degli assistenti
sociali per adulti.
  Le  disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il
regime   di  semiliberta'  entreranno  in  vigore  un  anno  dopo  la
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.