Art. 88.
                 Attuazione dei ruoli del personale

  L'istituzione  del  ruolo  organico  del  personale  di concetto di
servizio  sociale  per  adulti,  l'ampliamento del ruolo organico del
personale  direttivo  di  servizio  sociale,  l'istituzione del ruolo
organico  della  carriera  di  concetto  degli educatori per adulti e
l'ampliamento  del  ruolo  degli  operai  specializzati  addetti agli
ospedali  psichiatrici  e  alle  case di cura e di custodia, previsti
dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.