Art. 90.
                        Esigenze di sicurezza

  Quando  ricorrono  gravi  ed  eccezionali  motivi  di  ordine  e di
sicurezza,  il  Ministro  per  la  grazia  e giustizia ha facolta' di
sospendere,  in  tutto  o  in  parte,  l'applicazione  in  uno o piu'
stabilimenti  penitenziari,  per un periodo determinato, strettamente
necessario,  delle  regole  di  trattamento e degli istituti previsti
dalla  presente  legge che possano porsi in concreto contrasto con le
esigenze di ordine e di sicurezza.