Art. 91. 
                        Copertura finanziaria 
 
  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,  valutato
in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante
riduzione di pari importo dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro
per l'anno finanziario medesimo. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 luglio 1975. 
 
                                LEONE 
 
                                               MORO - REALE - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE