Art. 52.
                            Importazione

  Il  Ministero della sanita', rilasciato il permesso di importazione
in  conformita'  delle  convenzioni internazionali, ne da' tempestivo
avviso alla dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se
quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.
  L'eventuale  inoltro  dalla  dogana  di confine a quella interna e'
disposto  con  scorta  di  bolletta  di  cauzione  per  merci  estere
dichiarate,  sulla  quale deve essere indicato l'indirizzo del locale
autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
  L'importatore   deve   presentare   al   piu'  presto  alla  dogana
destinataria   il   permesso   di   importazione,   insieme   con  la
dichiarazione  doganale,  provvedendo  in  pari  tempo,  ove si debba
procedere  al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del
comando della guardia di finanza.
  La  dogana  destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista
la  possibilita'  di  sdoganare  immediatamente la merce medesima, ne
dispone  l'introduzione  nei propri magazzini di temporanea custodia,
dandone  nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita',
all'ufficio  di  cui  all'articolo  7,  al  competente  comando della
guardia di finanza ed all'importatore.