Art. 53.
             Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

  La   dogana,   dietro  presentazione  dei  documenti  indicati  nel
penultimo  comma  del  precedente  articolo  e  dopo  il prelievo dei
campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli
che  li  contengono  con  contrassegni  doganali.  Sulla  bolletta di
importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare
anche  gli  estremi  del  permesso di importazione, da allegarsi alla
bolletta  matrice,  e  a  scorta  della  merce importata rilascia una
bolletta  di  accompagnamento,  riportante  tutti  i  dati essenziali
dell'avvenuta  operazione  nonche'  il  termine entro cui la bolletta
medesima  dovra'  essere  restituita  alla  dogana  emittente  con le
attestazioni di scarico.
  L'arrivo  a destinazione della merce deve risultare da attestazione
che  l'importatore,  dopo  che  la  merce  sia  stata presa in carico
sull'apposito  registro,  avra' cura di far apporre sulla bolletta di
accompagnamento  dal  piu'  vicino  ufficio  di  pubblica sicurezza o
comando dei carabinieri o della guardia di finanza ovvero dall'agente
di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
  La  bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione,
deve  essere restituita entro il termine perentorio specificato nella
bolletta   stessa   dall'importatore   alla   dogana,   che   informa
dell'avvenuta  regolare  importazione,  citando  la data ed il numero
della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', l'ufficio
di  cui  all'articolo  7  ed  il  comando  della  guardia  di finanza
competente.
  Trascorso  il  termine assegnato per la restituzione della bolletta
di  accompagnamento  senza  che  questa  sia stata restituita, munita
dell'attestazione  di  scarico,  la  dogana  redige processo verbale,
informandone le autorita' di cui al precedente comma.