Art. 53. Sdoganamento e bolletta di accompagnamento La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avra' cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal piu' vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', l'ufficio di cui all'articolo 7 ed il comando della guardia di finanza competente. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorita' di cui al precedente comma.