Art. 54.
                      Prelevamento dei campioni

  Nel  caso  di  importazione  di  sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese  nelle  tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 la
dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta
del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate.
  Se  l'importazione  concerne  le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse nelle tabelle I, II e III previste dal precedente articolo 12
la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate
nei commi seguenti.
  Ciascun   campione,   salvo  diversa  determinazione  disposta  dal
Ministero  della  sanita'  all'atto  del  rilascio  del  permesso  di
importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio,
per  gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di
coca;  di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per
le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina,
per  la  morfina,  per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra  sostanza  chimica  allo  stato  grezzo  o  puro,  di sali o di
derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.
  I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con
chiusura a tenuta, suggellati.
  Sulla  relativa  etichetta,  oltre le indicazioni della quantita' e
qualita'   della   sostanza,   della   ditta   importatrice  e  della
provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio
attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.
  All'operazione  di prelevamento dei campioni deve presenziare anche
un militare della guardia di finanza.
  Per  la  predetta  operazione  deve essere redatto apposito verbale
compilato  in  contraddittorio  con  l'importatore  o  un  suo legale
rappresentante e firmato dagli intervenuti.
  Una  copia  del  verbale  e'  trasmessa,  a  cura  della dogana, al
Ministero  della  sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione
di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.
  Dei  campioni  prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della
dogana,  al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana stessa ed
uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne
conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.