Art. 34.
              Decorrenza dell'applicazione della legge

  Le  regioni,  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emanano le norme in materia.
  L'articolo  23  si  applica  dal  10  gennaio  dell'anno successivo
all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui
all'articolo  24  si  applicano  a decorrere dal 10 gennaio dell'anno
successivo  all'entrata  in  vigore  della  presente legge sempreche'
siano  state  emanate le relative norme regionali istitutive di dette
tasse.   In   caso  contrario  esse  decorrono  dal  mese  successivo
all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.
  Gli  articoli  25  e  26  si applicano a decorrere dal secondo anno
successivo  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge. Le somme
incamerate  nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme
in vigore.
  Fino   a   quando   non  saranno  emanate  le  norme  regionali  di
applicazione  dell'articolo  17, quarto comma, continueranno ad avere
vigore  le  disposizioni  di  cui all'articolo 30 del regio decreto 5
giugno  1939,  n.  1016,  e  successive modificazioni e integrazioni,
salvo per quanto concerne le sanzioni.
  Le norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e
le norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e,
in   particolare,  quelle  relative  alla  costituzione  di  oasi  di
protezione  e  di  rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di
aree  di  tutela,  rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al
primo  comma,  sempre che siano compatibili con le disposizioni della
presente legge.
  Con  l'entrata  in  vigore  delle  leggi regionali sono abrogate le
disposizioni  del  regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  nonche'  ogni  altra  disposizione
legislativa   o  regolamentare  non  espressamente  richiamata  nella
presente  legge.  Fino  a  tale  data  restano  in vigore le suddette
disposizioni compatibili con la presente legge.