Art. 34. Decorrenza dell'applicazione della legge Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano le norme in materia. L'articolo 23 si applica dal 10 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sempreche' siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali. Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore. Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni. Le norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e le norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e, in particolare, quelle relative alla costituzione di oasi di protezione e di rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di aree di tutela, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge. Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.