Art. 35. Istituto nazionale di biologia della selvaggina Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di "Istituto nazionale di biologia della selvaggina". All'istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. L'Istituto di cui ai precedenti commi e' rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.