Art. 35.
           Istituto nazionale di biologia della selvaggina

  Il  laboratorio  di  zoologia  applicata  alla  caccia, con sede in
Bologna,  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  assume la
denominazione di "Istituto nazionale di biologia della selvaggina".
  All'istituto  nazionale  di  biologia della selvaggina, con sede in
Bologna,  continuano  ad  applicarsi  le norme di cui all'articolo 34
della legge 2 agosto 1967, n. 799.
  L'Istituto  di  cui  ai  precedenti commi e' rappresentato e difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  nei giudizi attivi e passivi
avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni
amministrative e speciali.